Art. 4.
(Doveri e deontologia).

      1. La professione di ufficiale giudiziario deve essere esercitata con indipendenza, diligenza, lealtà, imparzialità e discrezione.
      2. L'ufficiale giudiziario è tenuto a rispettare il segreto e la discrezione professionali e a garantire la segretezza dei dati e delle informazioni acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
      3. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad aggiornare costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi ed eventi di formazione promossi dal Consiglio nazionale e dai consigli distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 5.